L’Opinione risponde: condominio e pubblicità

lunedì 4 maggio 2020


Flaviana da Ostia scrive a “L’Opinione risponde” (lettere@opinione.it) riguardo una questione del condominio dove abita: “Nel mese di gennaio, uno dei due appartamenti al quinto piano dello stabile dove risiedo è stato affittato ad una agenzia immobiliare. Durante un evento “Open Day” il personale dell’agenzia ha voluto piazzare all’interno del portone del nostro palazzo uno stendardo che pubblicizzava la loro attività commerciale, creando disagio a noi condomini. Questa procedura pubblicitaria è una cosa lecita? Esista una possibilità per impedire che venga riproposta?”.

Per questo quesito ci siamo rivolti al dottor Gianluca Lucatelli, gestore immobiliare e patrimoniale che scrive: “Il quesito posto, rientra tra i casi più frequenti di controversie tra condomini sulla disciplina dell’uso degli spazi comuni. La professione del gestore immobiliare e patrimoniale delega spesso al buon senso e all’educazione dei singoli la risoluzione di tali contrasti, mentre a volte si rende necessario intervenire con il richiamo al rispetto della normativa vigente. Anzitutto, è da premettere che l’uso delle parti comuni in un edificio condominiale è regolato dall’articolo 1102 del Codice Civile che ne “consente l’uso a tutti i condomini, purché non ne venga alterata la destinazione d’uso, e, non se ne impedisca pari uso agli altri secondo il loro diritto”: in questo modo un terrazzo condominiale, non può diventare il deposito di mobili di un solo condomino, né parimenti si può occupare, anche parte di esso con manufatti o impianti permanenti. Altro aspetto rilevante nella gestione degli spazi comuni è il Regolamento di condominio: si tratta di un vero e proprio atto scritto tra tutte le parti proprietarie, che regola per intero la gestione economica del condominio, l’attribuzione delle carature millesimali secondo cui vengono addebitati ai singoli le quote di competenza, e stabilisce divieti e limitazioni all’uso delle parti comuni e delle singole unità immobiliari. Detto Regolamento, è accettato con atto scritto da tutti i condomini all’atto della costituzione del condominio, e trasmesso ai successivi acquirenti del bene mediante accettazione scritta sull’atto notarile di compravendita: pertanto tutti i proprietari, e in subordine gli inquilini che ne devono essere edotti in forma scritta nel contratto di locazione, ne sono tenuti al rigoroso rispetto senza eccezioni o deroghe. Nel caso in esame la locazione degli appartamenti ad un’agenzia immobiliare andrebbe anzitutto verificata dall’amministratore se consentita dal Regolamento; molti fabbricati residenziali, specie in zone di pregio, pongono limiti e divieti all’uso commerciale o professionale dei singoli appartamenti per garantire allo stabile il decoro necessario a mantenere alto il livello di residenzialità. Dopo questa verifica si rende necessario, senza alcun dubbio, regolare l’esposizione di manufatti pubblicitari seppur provvisori negli spazi comuni. Tale scortese usanza, se messa in atto senza comunicazione alcuna, anche se giustificata con la breve durata, non può e non deve essere attuata senza preventiva autorizzazione dell’amministratore che, con lettera scritta e informandone in via preventiva i condomini, se lo ritengano o meno opportuno, può consentire tempi e modalità di installazione, ma mai in nessun caso autorizzarne la messa in opera in modo definitivo. Anche in questo caso è necessario comunque verificare che il Regolamento di condominio non preveda tale caso fra i divieti e limitazioni d’uso delle parti comuni; in tal caso la suddetta autorizzazione non è concedibile da parte dell’amministratore. Naturalmente, laddove tale malcostume venga reiterato, l’amministratore può rimuovere l’abuso e richiamare l’esecutore con diffida scritta di richiamo al rispetto del Regolamento di condominio sottoscritto, e al cui rispetto ogni proprietario, o suo inquilino, è tenuto per legge ma soprattutto per buon senso e pacifica convivenza”.


di Federica Pansadoro