martedì 28 aprile 2020
Andrea scrive alla rubrica “L’Opinione Risponde” (lettere@opinione.it) per una questione ereditaria. Nello scorso dicembre è mancata sua madre per un brutto male. La signora era proprietaria di diversi immobili, che per legge sono andati ad Andrea, figlio unico e al marito anziano. Di recente è stata trovata in un cassetto una lettera della mamma di Andrea, scritta e firmata dalla stessa, il cui contenuto trattava anche l’argomento eredità: ha eletto come suo unico erede il figlio. Andrea chiede se a suo padre spetta per legge la legittima e, se così, l’anziano signore vorrebbe rinunciare a favore del figlio.
Abbiamo richiesto la consulenza della dottoressa Maria Luisa Zecca, notaio di Roma, che scrive: “Se la lettera della madre di Andrea ha i requisiti per essere considerata un testamento olografo, (scritto per intero, datato e sottoscritto di mano da sua madre articolo 602 c.c.) ,si può procedere con la pubblicazione del testamento a cura del notaio, aprendosi così la successione testamentaria. Nel caso in oggetto, però, il testamento lede il diritto alla quota di legittima spettante al padre, che ha diritto ad esperire l’azione di riduzione. Per tale motivo, il padre dovrà intervenire alla pubblicazione del testamento (o fare un separato atto), per prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie. Vale a dire, esprimere il proprio consenso alle stesse, rinunciando altresì all’azione di riduzione a lui spettante per lesione di legittima, cioè l’azione concessa al legittimario, per far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie che hanno leso il suo intangibile diritto alla quota di legittima. Qualora invece la lettera della madre non abbia i requisiti di legge per essere considerata un testamento, si aprirà la successione legittima e, l’eredità della madre, si devolverà per legge ad Andrea per una metà e per l’altra metà al padre di Andrea. Il padre potrà rinunciare all’eredità, sempre che non sia nel possesso dei beni ereditari essendo trascorsi tre mesi dall’apertura della successione e non abbia compiuto atti che comportino accettazione tacita di eredità. La rinuncia all’eredità dovrà essere resa dal padre con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.)”.
di Federica Pansadoro