giovedì 23 gennaio 2020
Multa salata, per un totale di 2 milioni di euro, ai tre grandi operatori di telefonia mobile da parte dell’Autorità di garanzia nelle comunicazioni. Tim, Vodafone e Wind Tre saranno infatti costretti a pagare 696mila euro ciascuno, colpevoli di aver liberamente cambiato i contratti introducendo una modifica sull’esaurimento del credito delle prepagate, ritenuta in contrasto con la normativa di settore. In sostanza, la modifica unilaterale dei contratti finita nel mirino dell’Agcom prevede che se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono comunque disponibile pur in assenza di una volontà espressa dallo stesso utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, sms e dati.
Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica. Insomma, per l’Autorità quello che apparentemente potrebbe sembrare un servizio utile per gli utenti è invece una pratica a scapito loro in quanto senza saperlo si trovano dei costi addebitati nella ricarica successiva.
L’Agcom spiega che la condotta degli operatori “non può configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’articolo 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi”.
L’Autorità ha inoltre accertato la violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile. E nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128 kb allorché sia stato esaurito il bundle dati associato all’offerta sottoscritta. Con la decisione assunta, l’Agcom si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato in una recente sentenza secondo cui l’art. 70, comma 4, del Codice non può applicarsi a qualsiasi tipo di variazione del contenuto del contratto, ma ci sono dei limiti. “In primo luogo - si legge nella sentenza - le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio”.
di Pierpaola Meledandri