Presunzione d’innocenza

martedì 6 febbraio 2018


A volte la differenza si nasconde nelle parole. La Costituzione italiana contiene all’articolo 27 l’affermazione di un principio di civiltà giuridica: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

Benissimo, anche se non si tratta di una novità dal momento che già il governatore Festo, che doveva giudicare l’Apostolo Paolo nel 60 d.C., aveva dichiarato che “non è costume dei Romani condannare un uomo prima che gli sia data la libertà di difendersi”.

La Costituzione contiene quindi un principio che oggi definiremmo garantista nei confronti dei diritti dell’accusato. Eppure, in quel “non è considerato colpevole” c’è qualcosa che sembra stridere a una lettura più approfondita. E non mi riferisco, in questo caso, ai processi che vorrebbero un colpevole certo ancora prima di iniziare o alle sentenze anticipate dai mezzi di informazione. È come se la formula adottata non fugasse ogni dubbio sull’innocenza dell’imputato, ma lasciasse un margine di incertezza.

La Carta europea dei Diritti fondamentali, risalente al 1950 e ratificata dall’Italia, esprime lo stesso concetto, ma con parole diverse: “Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”. E, infatti, l’articolo 48 della Carta si intitola “Presunzione di innocenza”.

Si può osservare che il concetto contenuto nella Costituzione italiana e nella Carta europea è simile nei contenuti e identico nelle finalità. Ma forse non è propriamente così, a meno che non si voglia concludere che il diritto all’innocenza corrisponda in pieno al diritto alla non colpevolezza. Sfumature, si dirà, ma considerato che anche il lessico ha la sua importanza, soprattutto in diritto, è meglio essere considerati innocenti che non colpevoli. La formula contenuta nella Carta europea appare chiara e priva di ambiguità.


di Andrea Cantadori